Il registro delle imprese
L'attività d'impresa è istituzionalmente destinata al mercato e per questo è la sorgente di una fitta rete di rapporti con i terzi. Vi è l'esigenza di mettere a disposizione dei soggetti, strumenti idonei per pubblicizzare l'atto. Per le imprese commerciali e per le imprese a struttura societaria, questa esigenza è assolta dal legislatore con l'introduzione di un sistema di PUBBLICITA' LEGALE, è cioè previsto l'obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti , secondo forme e procedure predeterminate per legge, della vita dell'impresa. In tal modo, le informazioni ritenute rilevanti per legge sono rese accessibili a tutti (PUBBLICITA' NOTIZIA) e, soprattutto, in quanto a tutti conoscibili, a tutti opponibili (c.d. conoscibilità legale).
Lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali è il Registro delle Imprese, oggi del tutto informatizzato e tenuto presso C.C.I.A.A., a norma della legge n. 580/93 e dei d.p.r. n. 559/96. L'ufficio del registro è istituito in ciascuna provincia, presso la Camera di Commercio, ed è tenuto da un conservatore, segretario generale o altro dirigente della Camera, nominato dalla giunta. L'attività dell'ufficio è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia.
Il registro è articolato in una sezione ordinaria ed in una o più sezioni speciali. Sono tenuti all'iscrizione nella sezione ordinaria, con effetti di pubblicità legale:
1. gli imprenditori individuali commerciali non piccoli;
2. tutte le società, tranne la società semplice, anche se non svolgono attività commerciale;
3. i consorzi tra imprenditori con attività esterna;
4. i gruppi europei d'interesse economico con sede in Italia;
5. gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
6. le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, oppure l'oggetto principale della loro attività.
Sono, invece, iscritti in distinte sezioni speciali del Registro delle Imprese, con effetti di
pubblicità notizia:
1. gli imprenditori agricoli individuali;
2. i piccoli imprenditori;
3. le società semplici.
In una distinta sezione sono poi annotati gli imprenditori artigiani, già iscritti nel relativo albo. Gli artigiani non qualificabili come piccoli imprenditori sono, però, tenuti all'iscrizione ordinaria come imprenditori commerciali.
Gli atti e i fatti da registrare riguardano gli elementi di individuazione dell'impresa e dell'imprenditore e cioè: dati anagrafici, ditta, oggetto, sede principale e secondaria, inizio e fine attività ecc. nonché la struttura e l'organizzazione della società come: atto costitutivo e sue modificazioni, nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci ecc.
L'iscrizione è eseguita entro dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda, mediante l'inserimento dei dati nel terminale elettronico e messa a disposizione del pubblico mediante gli stessi. Contro il provvedimento motivato di rifiuto d'iscrizione nel Registro delle imprese, il richiedente può, entro otto giorni, ricorrere al giudice del registro e, in seconda istanza, al Tribunale.
L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative e con sanzioni indirette. L'iscrizione nel Registro delle Imprese produce tre diversi tipi di efficacia:
1. EFFICACIA COSTITUTIVA: l'iscrizione nel Registro delle Imprese è condizione necessaria per la costituzione di una società di capitale e delle società cooperative, le quali, infatti, non hanno, prima delle registrazioni, "esistenza giuridica" né per gli aspiranti soci né per i terzi;
2. EFFICACIA DICHIARATIVA: l'iscrizione nel Registro delle Imprese ha rilevanza sul piano dell'opponibilità dell'atto o del fatto iscritto; infatti, questi sono opponibili a chiunque dal momento stesso della loro registrazione ed i terzi non potranno eccepirne l'ignoranza.;
3. EFFICACIA NORMATIVA: l'iscrizione nel Registro delle Imprese è presupposto per l'applicazione di un determinato regime giuridico. Tale efficacia vale per le S.n.c. e per le S.a.s., le quali vengono ad esistenza anche in mancanza di registrazione, ma saranno società cosiddette irregolari e, quindi, non soggette ad un regime di autonomia patrimoniale, ma equiparabili alla più gravosa disciplina delle società semplici.
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