Le società


La società è lla forma di esercizio collettivo dell'impresa è, infatti, l'organizzazione di più persone e beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, in virtù di un contratto di società.

A norma dell'art. 2247 del cod. civ. con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e/o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, da cui si evince che l requisiti essenziali del contratto di società sono: i conferimenti, l'esercizio in comune dell'attività d'impresa, la partecipazione agli utili.

La società, avendo uno scopo produttivo, non può esistere senza la costituzione di un fondo sociale, pertanto, con la stipulazione del contratto di società, ogni contraente si obbliga a contribuire alla formazione di esso mediante prestazioni di beni o servizi.

Oggetto del conferimento possono essere beni (e cioè ogni bene, o diritto sui beni, suscettibile di valutazione economica) o servizi (e cioè la prestazione di una determinata attività o dei risultato di essa).

Effetti del conferimento sono: il passaggio del rischio sul bene conferito dal conferente alla società; l'automatico acquisto della qualità di socio da parte del conferente.

Secondo requisito essenziale della società è l'esercizio in comune di un'attività economica che prende il nome di oggetto sociale per il cui esercizio le parti si obbligano a versare dei conferimenti. L'indicazione dell'oggetto sociale è espressamente richiesta nel contratto per tutti i tipi di società, con eccezione per la società semplice, e, soprattutto, l'oggetto deve essere: possibile, lecito, determinato e deve consistere in un'attività economica. L'esercizio in comune di tale attività si rileva tanto nel momento deliberativo, ai soci spetta, infatti, il potere di determinare l'attività sociale, quanto nel momento esecutivo, poiché l'atto sociale riguarda tutti i soci riversando su di essi tutti i suoi risultati, siano essi negativi che positivi.

Scopo ultimo dell'attività sociale deve essere la realizzazione di un profitto a vantaggio dei soci, vantaggio che si realizza, appunto, con la distribuzione, a fine esercizio, degli utili conseguiti. Tuttavia, se essenziale è la distribuzione degli utili, ciò non vuoi dire che ciascun socio debba parteciparvi in uguale misura e neppure che debba esistere una proporzione tra conferimenti iniziali e

 

partecipazione: l'unico limite è, in tal senso, dato dal cosiddetto divieto del patto leonino: "è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite" art. 2265 del cod. civ.



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